rimarchevole…

un blog di provincia…

– La “punizione” di cento euro? Cosa fare:

“In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalla legge italiana vigente è applicata sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del
ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute*
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva
al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.”

Questi cittadini/e sono destinati (?) a ricevere una comunicazione circa la sanzione di 100 euro.

Alcuni legali consigliano di non rispondere dato che nella stessa comunicazione viene scritto che è una facoltà non un obbligo. Le lettere stanno arrivando a tutti compresi i vaccinati e persino a persone decedute. Ciò vuol dire che non c’è nessuna certezza dei dati e, rispondendo, gli stessi vengono poi confermati con il tacito consenso all’utilizzo (cosi come fanno con il consenso informato). Se arriverà la cartella dell’Agenzia Entrate chi vuole opporsi dovrà invece fare ricorso entro 30 gg dal giudice di pace*.

Le Asur offreno ‘gentilmente’ dei moduli di scarico di responsabilità, modulistica cioè che non protegge i cittadin* dall’imposizione assurda di una sanzione. Non si capisce, infatti, in base a che diritto si dovrebbe essere multati, visto che nella maggior parte dei casi queste persone non hanno infettato nessuno né si sono ammalate (essere ammalati, o solo positivi, è una infrazione o un reato?).
Si tratta dell’applicazione di una regola generica e uniformante, al di là di ogni parvenza di diritto, una negazione della responsabilità penale e imposizione di sanzione di diritto “civile”. Anche in base all’anno di nascita! Si estende così un obbligo che in Europa era previsto solo per alcuni virus pericolosi in età pediatrica!
Nessun caso simile per gli adulti in nessun paese del mondo.

Compilando il modulo predisposto dall’ASUR ci si accolla invece l’onere di inserire i propri dati sensibili e sanitari confermando di non essere vaccinati…, i legali consigliano allora di non usarlo, anche perché l’Asur annulla la sanzione solo se ci si è vaccinati o si ha contratto il Covid e non per altre scelte legittime,… quindi per chi non ha “giustificazioni sanitarie” meglio attendere l’eventuale arrivo della cartella esattoriale e fare poi ricorso al Giudice di Pace.

La Redazione-

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Riportiamo qui l’appello di un gruppo di avvocati del foro di Pesaro che si sono espressi sulla legittimità del “green pass” e che potrebbe essere utile contattare per essere aiutati rispetto alla stesura di eventuale ricorso.

**Ricordiamo che la sanzione potrebbe pervenire a cittadin* inclusi in queste categorie:

“In base alle norme vigenti (D.L. n.44/2021 e ss.mm.ii.) sono soggetti all’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2 le seguenti categorie di soggetti:
– gli esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario di cui all’art. 4 comma 1 DL
44/2021 (obbligati sino al 31/12/2022);
– i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui all’art. 4-bis
DL 44/2021 (obbligati sino al 31/12/2022);
– il personale delle strutture di cui all’art. 8-ter D.Lgs 502/1992, ai sensi dell’art. 4-ter DL 44/2021
(obbligati sino al 31/12/2022); DL 44/2021 (obbligati sino al 31/12/2022);
– il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia per la cyber-sicurezza
nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale, ai sensi dell’art. 4-ter-1 DL 44/2021 (obbligati sino al 15/06/2022);
– il personale docente ed educativo della scuola, ai sensi dell’art. 4-ter-2 DL 44/2021 (obbligati sino
al 15/06/2022);
– gli ultracinquantenni (nello specifico per coloro che alla data dell’8-1-2022 abbiano compiuto 50
anni e per coloro che li compiranno entro il 15 giugno 2022), ai sensi dell’art. 4-quater del DL
44/2021 (obbligati sino al 15/06/2022);”